Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 517/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defense lawyer was not registered in the special bar for higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 517/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense lawyer was not registered in the special bar required for higher courts. Although the defense attorney argued the appeal was merely converted from an appeal, the Court held that the special registration requirement applies strictly to cassation petitions regardless of their origin. Consequently, the Court ruled that the party bears the procedural fault and ordered them to pay the associated court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The requirement for a lawyer to be registered in the special bar for higher courts is mandatory for cassation appeals and admits no exception for appeals converted into cassation petitions, thereby imposing the procedural fault and costs on the party.

Parole chiave

Generato dall'IA
special bar registration cassation appeal admissibility defense attorney qualification procedural fault court costs allocation divieto di trattamenti inumani reclusione permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
articolo 727 cod. pen
Con sentenza del 28/03/2024 il Tribunale di Sciacca condannava Anna Maria Concetta Bono in ordine al reato di cui all’articolo 727 cod. pen.
articolo 131-bis cod. pen
Con un secondo motivo, l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità dell’articolo 131-bis cod. pen..
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv.
Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile
211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv.
Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei
258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Bono Anna Maria Concetta, nata a Castelvetrano il 08/12/1949 avverso la sentenza del 28/03/2024 del Tribunale di Sciacca visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 28/03/2024 il Tribunale di Sciacca condannava Anna Maria Concetta Bono in ordine al reato di cui all’articolo 727 cod. pen. alla pena di 800,00 euro di ammenda.

2. Avverso tale sentenza il difensore dell’imputata, Avv. Filomena Indelicato del Foro di Marsala presentava dichiarazione di appello, che la Corte di appello di Palermo qualificava, con ordinanza resa in data 17/06/2024, in ricorso per cassazione.

3. L’imputata, con un primo motivo, lamentava mancanza dell’elemento oggettivo del reato. Con un secondo motivo, l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità dell’articolo 131-bis cod. pen.. Con il terzo motivo la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il minimo della pena, la sospensione condizionale della pena.

4. Il ricorso è inammissibile a causa della mancata iscrizione del difensore nell’albo speciale di cui all’art. 613 cod. proc. pen., non rilevando che l’appello sia stato convertito in ricorso per cassazione. E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, che «alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso obblighi sanzionati per chi abbia proposto l’esatto mezzo di impugnazione» (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; Sez. 5, n. 23697 del 29/04/2003, Gentile, Rv. 224549; Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 3, n. 19203 del 15/03/2017, Mezei, Rv. 269690). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, essendo stato proposto da difensore non abilitato.

5. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. C