Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 510/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of motivation requirement in second-instance plea bargaining cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 510/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant complained about the lack of reasoning regarding dismissal grounds in a second-instance plea bargaining judgment. The appellant argued that the court failed to address statutory dismissal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that under the 'patteggiamento in appello' procedure, the second-instance judge is not required to motivate the absence of dismissal causes when the defendant has waived appeal grounds.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 comma 56 l. 103/2017; Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: In second-instance plea bargaining proceedings, the court is not required to provide reasoning on the absence of statutory dismissal causes when the defendant has waived appeal grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
second instance plea bargaining lack of motivation dismissal causes inadmissible appeal waiver of appeal grounds ritiro della querela penale rinuncia a pretese di salario imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 56 della l. n. 103 del 2017
«patteggiamento in appello» ad opera dell’art. 1, comma 56, della l.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all’art.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990
Con sentenza del 30/01/2024 la Corte di appello di Bari rideterminava, sull’accordo delle parti, la pena inflitta a Carmine Merlicco dal Tribunale di Foggia con sentenza del 06/10/2020, per i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 3, n. 30190 dell'8 marzo 2018, Hoxha
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Merlicco Carmine, nato a Cerignola il 03/02/1994 avverso la sentenza del 30/01/2024 della Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 30/01/2024 la Corte di appello di Bari rideterminava, sull’accordo delle parti, la pena inflitta a Carmine Merlicco dal Tribunale di Foggia con sentenza del 06/10/2020, per i reati di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in mesi 6 giorni 20 di reclusione ed euro 1.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancanza di motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento.

3. Il ricorso è inammissibile. Va infatti rilevato che costituisce ius receptum la circostanza secondo cui, a seguito della reintroduzione del c.d. «patteggiamento in appello» ad opera dell’art. 1, comma 56, della l. n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di circostanze aggravanti in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (così Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 – 01;

Sez. 3, n. 30190 dell’8 marzo 2018, Hoxha, Rv. 273755, che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l’imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all’art. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all’art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990), sicché la generica doglianza in punto di violazione dell'art. 129 cod. proc. pen è irricevibile.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così