Cassation court dismisses appeal regarding lack of notification to absent defendant, ruling notification to counsel suffices.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alfonso Ricciardelli inadmissible, upholding a lower court conviction for a crime under D.Lgs. 74/2000. Ricciardelli argued that a pre-trial hearing rescheduling notice sent only to his lawyer violated procedural nullity rules requiring direct notification to the absent defendant. The court rejected this claim, establishing that notifying the defense counsel is sufficient for absent or contumacious defendants unless the law explicitly mandates direct notification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 465 c.p.p.; Art. 520 c.p.p.: Notification of procedural acts regarding the rescheduling of hearings to the defense counsel of an absent or contumacious defendant is sufficient, as the law expressly requires direct notification only for specific acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ricciardelli Alfonso, nato a Bari il 07/06/1942 avverso la sentenza del 19/10/2023 della Corte d'appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 19/10/2023 la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Bari del 15/09/2020, che aveva condannato Alfonso Ricciardelli, assente nel giudizio, alla pena di mesi 8 di reclusione in ordine al reato di cui all’articolo 5 d. lgs. 74/2000.
2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di norme processuali previste a pena di nullità (art. 465 c.p.p.), già in primo grado, doglianze eccepita con i motivi di appello. Evidenzia il ricorrente che a seguito della inagibilità del palazzo di giustizia di Bari il dibattimento, iniziato all’udienza del 7/11/2017 e rinviato al 25/09/2018, era stato rifissato per il prosieguo (presso il nuovo palazzo di giustizia) al 12/02/2019 con provvedimento fuori udienza, che tuttavia non era stato notificato all’imputato ma solo al suo difensore.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Questa Corte ritiene che il provvedimento di anticipazione dell’udienza «non deve essere notificato personalmente all'imputato, dichiarato contumace o assente, essendo sufficiente la notifica al difensore che lo rappresenta», poiché il legislatore, laddove ha voluto che l'imputato, benché dichiarato contumace o assente, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente (Sez. 1, n. 18328 del 15/11/2022, dep. 2023, Chiulli, Rv. 284699 – 01; Sez. 2, n. 8729 del 12/11/2019, dep. 2020, Libri, Rv. 278426;
Sez. 3, n. 52507 del 16/10/2014, Settimi, Rv. 261514 - 01). L’ultima pronuncia (oltre a ritenere che l'art. 520 cod. proc. pen. risulta inapplicabile al caso in esame) ha chiarito in dettaglio che è indiscutibile che il difensore rappresenti l'imputato (contumace o) assente non solo nel corso delle udienze dibattimentali, ma anche quando il dibattimento è sospeso. Pertanto, se è assolutamente pacifico che del rinvio del dibattimento disposto in udienza venga dato avviso orale a verbale e che quindi il difensore ne prenda atto anche in rappresentanza dell'imputato contumace, sarebbe, del tutto irragionevole ritenere che del rinvio del dibattimento disposto fuori udienza debba essere dato avviso all'imputato contumace o assente personalmente e non al difensore che lo rappresenta.
Siffatta distinzione non troverebbe alcuna giustificazione e si porrebbe in aperta antitesi e senza alcuna previsione espressa con il principio della rappresentanza dell'imputato contumace o assente (il quale è parte che è o dovrebbe essere presente). La correttezza di tale interpretazione è confermata dal fatto che laddove il legislatore ha voluto che l'imputato, benché contumace, sia destinatario diretto di determinati atti compiuti nel corso del dibattimento, lo ha previsto espressamente (si pensi alle nuove contestazioni). Inoltre, la differenziazione, operata dal ricorrente, tra “sospensione” del dibattimento (che consentirebbe la notifica al solo difensore, in quanto tale e in quanto rappresentante del proprio assistito) e “interruzione” dello stesso (che invece renderebbe necessario una nuova notificazione all’imputato dell’atto introduttivo), non appare ancorata ad alcun dato normativo ed è quindi manifestamente infondata.
5. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo