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Ordinanza — n. 500/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late introduction of Article 533 violation argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 500/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant raised the violation of Article 533 of the Criminal Code for the first time at the cassation stage. Although the applicant argued for acquittal based on lack of evidence, the appellate court had already addressed only specific grounds like the nature of the crime and recidivism. The court ruled that introducing this new legal ground after the appeal phase constituted untimeliness, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 533 c.p.; Art. 129 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds relied upon were not raised during the appeal proceedings, as the party is deemed to have caused the inadmissibility without fault.

Parole chiave

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late introduction of grounds inadmissibility of appeal Article 533 Criminal Code procedural timeliness first instance omission ritiro della querela penale reato grave di stupefacenti remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 533 c.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
articolo 533 cod. pen
Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’articolo 533 cod. pen., dovendo il ricorrente essere prosciolto ai sensi dell’articolo 129 cod.
articolo 129 cod. proc. pen
pen., dovendo il ricorrente essere prosciolto ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., non sussistendo elementi da cui dedurre la commissione del fatto.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella
Ed infatti, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile
11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez.
Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro
8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.
Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri
270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Sez. 2, n. 9028/2014
270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Granata Ciro, nato a Napoli il 14/01/1949 avverso la sentenza del 08/04/2024 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 08/04/2024 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Nola del 16/05/2022, che aveva condannato – in esito a rito abbreviato - Ciro Granata in ordine ai delitti di cui all’articolo 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/1990, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’articolo 533 cod. pen., dovendo il ricorrente essere prosciolto ai sensi dell’articolo 129 cod. proc. pen., non sussistendo elementi da cui dedurre la commissione del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto la doglianza è stata dedotta per la prima volta in Cassazione, con conseguente tardività. Ed infatti, dal non contestato riepilogo dei motivi di appello (sull’obbligo di contestare a pena di inammissibilità tale riepilogo ove non conforme ai motivi di appello vedi, ex multis, Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile, n.m.; Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro, n.m.; Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri, Rv. 259066), emerge che la violazione censurata non era stata dedotta, risultando dedotti esclusivamente il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, il riconoscimento della recidiva, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’entità della pena.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è dec