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Ordinanza — n. 497/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding evidence evaluation, generic sentencing, and omitted statutory mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 497/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting all three grounds raised by the appellant. The appellant argued for a new evaluation of intercepted evidence, recognition of generic mitigating circumstances, and a lower sentence, but the Court ruled these issues fall within the trial court's discretionary power. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 133 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own reasoning for the trial court's assessment of facts, nor can it review the discretionary sentencing unless the penalty is excessively high or the motivation is obviously flawed.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal evaluation of evidence discretionary sentencing generic mitigating circumstances procedural costs recidivism aggravation motivation vices uso del telefono cellulare alla guida

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
Art. 62-bis c.p.
43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod.
Art. 133 c.p.
Questa Corte ritiene che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod.
Art. 132 c.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
articoli 81 c.p
Con sentenza del 04/12/2023 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Ragusa del 23/09/2022, che aveva condannato Carmelo Antonino Mirabella, in esito a giudizio abbreviato, in ordine al reato di cui agli articoli 81 c.p., 73, comma 4, d.P.R.
articolo 62-bis cod. pen
Con un secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 62-bis cod. pen., in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
articolo 133 c.p
Con un terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 133 c.p., in riferimento alla mancanza di motivazione circa la dosimentria della pena, non irrogata nel minimo edittale.
art. 133 cod. pen
Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez.
art. 62-bis cod. pen
43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita
265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv.
Sez. U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù
pen., nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti
259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv.
Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, Cipollini
Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, poi, ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Mirabella Carmelo Antonino, nato a Catania il 20/05/1972 avverso la sentenza del 04/12/2023 della Corte d'appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 04/12/2023 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Ragusa del 23/09/2022, che aveva condannato Carmelo Antonino Mirabella, in esito a giudizio abbreviato, in ordine al reato di cui agli articoli 81 c.p., 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, alla pena di mesi 7 e gg. 10 di reclusione ed euro 1.400 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha presentato ricorso per cassazione. 2.1. Con un primo motivo, lamenta violazione vizio di motivazione, fondandosi la condanna unicamente su undici intercettazioni telefoniche (segno evidente di mancanza di traffico), senza ulteriore riscontro probatorio. 2.2. Con un secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 62-bis cod. pen., in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.3. Con un terzo motivo lamenta violazione dell’articolo 133 c.p., in riferimento alla mancanza di motivazione circa la dosimentria della pena, non irrogata nel minimo edittale.

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel giudizio di legittimità (v. da ultimo Sez. 3, n. 8466 del 17/01/2023, Negrini, n.m.) sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).

Ciò determina l’inammissibilità di tutti quei profili che concernono la valutazione degli elementi di prova, quali il linguaggio contenuto nelle intercettazioni telefoniche o la valutazione delle immagini riprese, in cui si contesta la «lettura» degli elementi di prova da parte dei giudici del merito, che sono pertanto inammissibili, posto che si chiederebbe alla Corte di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, operazione preclusa salvo che si deduca un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; ed infatti, il vizio della motivazione, come vizio denunciabile, è coltivabile solo ove esso sia «evidente», cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi (Sez.

U., n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 – 01, cit.), circostanza certamente non ricorrente nel caso di specie, in cui la Corte distrettuale, e prima di lei il GUP territoriale, hanno ricostruito il fatto secondo una accorta valutazione della piattaforma probatoria.

5. Il secondo motivo è inammissibile. Questa Corte ritiene che le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena" (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, Musumeci;

Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, Vernucci); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, n.m.); inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737).

Non è neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma è sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1, n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419). Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01;

Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01)». Nel caso di specie, con motivazione priva di eccentricità, a pag. 6 della sentenza la Corte di appello ha escluso la sussistenza di elementi positivi da valutare (neppure dedotti dall’odierno ricorrente), evidenziando al contrario come debba essere valorizzati, in senso negativo, i plurimi precedenti penali, anche gravi, che costituiscono ostacolo al riconoscimento delle circostanze atipiche.

6. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente non si confronta con il costante orientamento di questa Corte secondo il quale poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, poi, ribadito che «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-01, in motivazione).

In altre parole, il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. Nel caso in esame, la Corte territoriale evidenzia come il primo giudice abbia applicato la pena nel minimo edittale, operando un mero aumento per la recidiva, non oggetto di impugnazione. La deduzione, che non si confronta con il tenore del provvedimento impugnato, è pertanto generica.

7. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna