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Ordinanza — n. 479/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as parties waived penalty reduction rights via settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 479/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by eight defendants inadmissible. The appellants argued for a review of the sentence and the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but they had previously waived these grounds to accept a penalty reduction agreement in the second instance. The court ruled that the power of disposition granted by Article 599-bis precludes such arguments in the final appeal stage.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The power of disposition granted to parties regarding penalty reduction under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure has preclusive effects on the entire proceedings, including the final appeal, thereby barring subsequent challenges to the sentence or the application of Article 129.

Parole chiave

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penalty reduction agreement waiver of appeal grounds power of disposition inadmissible appeals Article 599-bis preclusive effect second instance waiver gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
86/2024 con cui la Corte di appello di Lecce, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Nel dedurre vizio di motivazione in relazione sia alla determinazione della pena che in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616 c.p.
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Nel dedurre vizio di motivazione in relazione sia alla determinazione della pena che in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., i ricorrenti pongono questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SIRENA MARCO nato a BRINDISI il 18/07/1990 SINISI ANGELO nato a BRINDISI il 31/03/1987 CANNONE GIOVANNI nato a BRINDISI il 26/01/1974 DI LAURO ANTONELLA nato a BRINDISI il 07/08/1968 BORROMEO MARIACHIARA nato a BRINDISI il 08/10/1996 CARRISI COSIMO nato a BRINDISI il 25/09/1977 STABILE ANDREA nato a BRINDISI il 02/02/1990 COLUCCI GIANLUCA nato a BRINDISI il 22/02/1976 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi presentati dai difensori di Sirena Marco, Sinisi Angelo, Cannone Giovanni, Di Lauro Antonella, Borromeo Maria—Chiara, Carrisi Cosimo, Stabile Andrea e Colucci Gianluca contro la sentenza n. 86/2024 con cui la Corte di appello di Lecce, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta ai predetti ricorrenti con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, sono inammissibili. Nel dedurre vizio di motivazione in relazione sia alla determinazione della pena che in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., i ricorrenti pongono questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.

Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;

Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).

2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024 Il Consi re estenso