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Ordinanza — n. 476/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming emotional stress negated criminal intent for offensive remarks. Appeal rejected as emotions do not eliminate criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 476/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that offensive remarks made to a prison officer were driven by stress, yet the court held that emotional states do not negate criminal intent under current penal law. Consequently, the court rejected the claim that stress absolved the defendant of responsibility for the criminal act.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 51 c.p.: The existence of emotional or passionate states does not eliminate criminal imputability, and appeals contesting this principle based on stress are inadmissible.

Parole chiave

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criminal intent emotional stress criminal liability inadmissible appeal penal code sanzione penale tensione mentale fattori di stress psicosociale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
Art. 51 c.p.
art. 616 c.p
Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTHOURI SAMI nato il 12/12/1997 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico con cui si contesta la sussistenza del dolo assumendo che le espressioni offensive rivolte all'agente della Polizia penitenziaria furono pronunciate in un momento di "stress", risulta manifestamente infondato perché nel sistema penale vigente gli "stati emotivi e passionali" non elidono l'imputabilità. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente