Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects lack of effective comparison with first instance judge's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Rizzo inadmissible due to generic grounds and a lack of effective comparison with the lower court's reasoning. The appellant argued against the denial of generic mitigating circumstances, but the appellate court had already thoroughly addressed the gravity of the drug trafficking and prior convictions. The supreme court ruled that judges need not consider every element but only those deemed decisive, rendering the appeal's criticism of the motivation unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the criticism of the lower court's motivation is generic, as the judge is not required to consider all elements but only those deemed decisive, and the lack of an effective comparison with the first instance does not invalidate a logically motivated decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO ROBERTO nato a MESSINA il 20/02/1996 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono generici, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la gravità dell'attività di spaccio per la quantità di sostanza stupefacente oggetto dei traffici illeciti, oltre ai precedenti recenti ed anche specifici; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso, considerato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2024 Il igliere estenso