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Ordinanza — n. 471/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction, upholding sentencing and procedural decisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 471/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the conviction for drug trafficking and the specific sentencing calculation. The court found the first ground of appeal generic and improper, as it challenged the factual reconstruction and evidentiary assessment reserved for the trial judge. Regarding the second ground, the court upheld the appeal's substance by applying maximum generic mitigating circumstances, rendering the complainant's objections unfounded. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 c.p.; Art. 73 d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: The Court of Cassazione reviews only legal errors, not factual assessments; generic challenges to sentencing calculations or factual reconstruction are inadmissible, and appeals must be dismissed if the lower court's reasoning is sound and legally correct.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction sentencing calculation generic appeal grounds factual assessment review procedural costs award traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 337 c.p.
Art. 73 d.P.R. 309/90
Art. 616 c.p.p.
art. 337 c.p
art. 73 d.P.R. 309/90
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISANI ALESSIO nato a CINQUEFRONDI il 09/09/1999 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. è manifestamente infondato oltre che generico, poiché concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'attendibilità degli agenti operanti perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (g. 104,45 di cocaina), la qualità della sostanza (g. 79,161 di principio attivo pari a 527 dosi), sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato; ritenuto, quanto al secondo motivo in tema di bilanciamento delle circostanze, che la Corte ha sostanzialmente accolto il motivo di appello, avendo rimodulato il calcolo della pena applicando la riduzione massima prevista per le attenuanti generiche, sicché le doglianze appaiono manifestamente infondate; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024 Il Consigliere estensore