Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 470/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to impermissible review of fact-finding and evidence evaluation by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 470/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's judgment was free from logical flaws and based on sound inferential criteria. The appellant's arguments regarding the reconstruction of facts and the assessment of evidence were deemed impermissible in a jurisdiction of law review. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they concern the reconstruction of facts, the evaluation of evidence, or the appreciation of material proof, as these matters fall exclusively within the competence of the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal jurisdiction of law fact-finding review evidence evaluation procedural costs traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRILLI SIMONE nato a CESENA il 07/01/1989 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Bologna ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del concorso del ricorrente nella detenzione e trasporto della sostanza stupefacente, essendo irrilevante il movente della condotta di ausilio posta in essere attraverso l'accompagnamento dello spacciatore sul luogo concordato, avendo evidenziato una serie di elementi di fatto che sorreggono in modo non illogico tale lettura con ampia e diffusa disamina (vedi pp.4-5-6-7 della sentenza impugnata); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024 Il Co ere estensore Il