Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to prior waiver of penalty agreement rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants inadmissible without formalities. The appellants had previously waived their right to challenge the penalty determination and the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure in exchange for a settlement agreement at the appellate level. The court ruled that the discretionary power granted by Article 599-bis precludes any further litigation on these specific issues, including in the final appeal stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; The power of disposition granted to the parties under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure limits the cognizance of the second-instance judge and has preclusive effects on the entire procedural development, including the judgment of legality, analogous to a waiver of appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUZHDIJA LISAND nato il 17/11/1991 RUZHDIJA SABJON nato il 12/08/1998 GALIZIA MARCELLO nato a CASTELLANA GROTTE il 13/08/1974 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato,ei udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi presentati dai difensori di Ruzhdija Lisand, Ruzhdija Sabjon e Galizia Marcello contro la sentenza n.5171/2023 con cui la Corte di appello di Venezia, accogliendo la richiesta di concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., con rinuncia agli altri motivi di appello, ha confermato la condanna inflitta ai predetti ricorrenti con la conseguente riduzione della pena nella misura concordata dalle parti, sono inammissibili. Nel dedurre vizio di motivazione in relazione sia alla determinazione della pena che in relazione alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., i ricorrenti pongono questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.
Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 2731940; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). L'inammissibilità dei ricorsi va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
2. Dalla inammissibilità dei ricorsi deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024 Il Consigliere estenso