Cassation court dismisses appeal on drug trafficking charges due to generic censure and correct application of minor offense exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's exclusion of the 'minor offense' hypothesis under Article 73 of the Drug Trafficking Law, arguing it was applied incorrectly. The court found the appellant's arguments generic and noted that the quantity of drugs, dosage count, and trafficking nature were sufficient to preclude the minor offense classification without further favorable elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: The exclusion of the minor offense hypothesis requires a comprehensive evaluation of all legal parameters; generic censure fails to challenge the reasoned application of these parameters when the facts clearly indicate trafficking of significant diffusivity.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTEGA ALBERTO nato a TREVISO il 01/05/2000 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (g. 899 di marijuana), la qualità dello stupefacente (corrispondente a 7 mila dosi) ed il conseguente ravvisato inserimento in un traffico di rilevante diffusività di sostanze stupefacenti, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato; ritenuto, quanto al secondo motivo in tema di qualificazione del reato di ricettazione, si tratta di censure generiche che non tengono conto delle risultanze istruttorie valorizzate per escludere il concorso nel furto, come tali inammissibili perché volte a sollecitare una diversa valutazione del compendio probatorio, in difetto di vizi logici della motivazione;
Ritenuto che il terzo motivo dedotto nel ricorso è affetto da genericità, atteso che nella sentenza impugnata, contrariamente a quanto dedotto, è contenuta una motivazione completa ed esaustiva in ordine al trattamento sanzionatorio per la valutazione adeguatamente argomentata della gravità dei fatti; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorn