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Ordinanza — n. 466/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds; mitigating factor deemed irrelevant due to satellite crime aggravation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 466/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ruling the sole ground of omitted motivation was generic and unfounded. The appellant argued for a mitigating factor under Article 62, but the court noted the aggravating circumstances of the satellite crime of property damage outweighed any leniency. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine totaling €3,000.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 4 c.p.; Art. 616 c.p.p.: A generic challenge to the application of a mitigating factor is inadmissible when the aggravating circumstances of the principal crime and satellite offenses render the factor ininfluente regarding the final penalty.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility omitted motivation ground mitigating factor irrelevance satellite crime aggravation procedural costs award attenuazione della pena sanzioni penali altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 4 c.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SHERIFF MORAHO AHAMED nato a ACCRA( GHANA) il 15/04/2001 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico sulla omessa motivazione in merito alla applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 c.p. è manifestamente infondato oltre che generico perché non tiene conto del minimo aumento di pena irrogato per il reato satellite di danneggiamento, essendo del tutto ininfluente detta attenuante rispetto alla pena irrogata per il reato più grave, posto a base del calcolo della pena anche per gli altri reati in continuazione; ritenuto che si tratta di censure assolutamente generiche, che non si confrontano con le valutazioni espresse sulla gravità dei fatti (plurime resistenze, e lesioni personali), che incidono inevitabilmente anche sull'entità degli aumenti irrogati per la continuazione rispetto ad ogni singolo reato, e che non appaiono suscettibili di una diversa rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dic