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Ordinanza — n. 465/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as generic, rejecting lack of specific appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 465/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Mouadine Abderrazzak and others inadmissible due to a lack of specific grounds. The court found the appellate court in Venice had already provided comprehensive reasoning regarding the crimes, sentencing, and denial of legal benefits. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and precise; generic objections lacking a clear reference to the contested decision's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals generic grounds lack of specificity procedural costs Cassazione ruling controllo della commisurazione della pena sanzioni penali riscossione di pene pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOUADINE ABDERRAZZAK (CUI 03UJAWO) nato il 01/01/1990 MOUADINE IBRAHIM (CUI 03UJ8DL) nato il 01/01/1992 MOUADINE ABDELMALEK (CUI 05HQDBQ) nato il 02/03/1980 RACHIQ MOHAMED (CUI 05HWCY3) nato il 25/05/1997 avverso la sentenza del 12/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che i motivi dedotti dai ricorrenti sono affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Venezia che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, ha congruamente motivato sia sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione dei reati ascritti ai ricorrenti, sia sul trattamento sanzionatorio e sia sul diniego dei benefici di legge; rilevato che dalla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2024 Il Cottliere estensore Il Presidente