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Ordinanza — n. 462/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to late filing after the judgment became final.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 462/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ben Basser Mostafa inadmissible because it was submitted after the statutory deadline. Although the defense argued for an extension due to the defendant's presence in the first instance, the court ruled that the summary trial procedure for the pandemic did not apply to this specific appeal. Consequently, the appeal was rejected without a hearing, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 585, lett. b), c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 616, c.p.p.: An appeal is inadmissible if filed after the expiration of the thirty-day period following the deposit of the defense's motivation, even if the defendant was present in the first instance, as the emergency summary trial rules do not extend this deadline.

Parole chiave

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criminal appeal statutory deadline finality of judgment summary trial procedure court costs and fine falsa dichiarazione della parte accertamento inesatto dei fatti malafede

Disposizioni normative citate

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Art. 585, lett. b), c.p.p.
La motivazione è stata depositata entro il termine di giorni quindici con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (trenta giorni) il giorno 18 luglio 2024, ex art. 585, lett.
Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 616, c.p.p.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, Ordinanza n. 1585 del 07/12/2023
(vedi, Sez. 7, Ordinanza n. 1585 del 07/12/2023, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN BASSER MOSTAFA nato il 01/05/1977 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avy.ig6.5e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso presentato dal difensore di Ben Basser Mostafa contro la sentenza della Corte di appello di Bologna, emessa in data 3 giugno 2024 è inammissibile per tardività essendo stato proposto oltre il termine di legge in data 25/07/2024, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La motivazione è stata depositata entro il termine di giorni quindici con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (trenta giorni) il giorno 18 luglio 2024, ex art. 585, lett. b), c.p.p., considerato che l'imputato è stato presente nel corso del giudizio di primo grado, e che il giudizio di appello si è svolto con il rito cartolare in base alla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 rispetto alla quale non può operare la previsione di cui all'art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen. (vedi, Sez. 7, Ordinanza n. 1585 del 07/12/2023, Rv. 285606).

L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024 Il Ci s