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Ordinanza — n. 461/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 461/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 461/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGBEBOR LUCKY nato il 10/08/1980 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bologna che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dall'assenza di redditi adeguati, dalle modalità di occultamento, dalle circostanze di luogo e di tempo del controllo, quindi sulla base di argomenti non illogici; ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego della sospensione condizionale della pena le censure articolate dal ricorrente sono affette da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha motivato in merito sia alla determinazione della pena che alle ragioni del diniego del beneficio richiesto non ritenendo che gli elementi prospettati fossero significativi, mentre nel ricorso si adducono aspetti fattuali che sono stati coerentemente ritenuti insussistenti; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 461/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie commisurazione della pena per traffico di stupefacenti scemata imputabilità sospensione di pena dipendenza da sostanze stupefacenti sanzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGBEBOR LUCKY nato il 10/08/1980 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bologna che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dall'assenza di redditi adeguati, dalle modalità di occultamento, dalle circostanze di luogo e di tempo del controllo, quindi sulla base di argomenti non illogici; ritenuto che in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego della sospensione condizionale della pena le censure articolate dal ricorrente sono affette da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha motivato in merito sia alla determinazione della pena che alle ragioni del diniego del beneficio richiesto non ritenendo che gli elementi prospettati fossero significativi, mentre nel ricorso si adducono aspetti fattuali che sono stati coerentemente ritenuti insussistenti; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024 Il Consigliere estens