Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 460/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 460/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 460/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGHRIB SAID (CUI 04THDZO) nato il 01/01/1983 avverso l'ordinanza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l'appello di Laghrib Said; ritenuto che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 460/2025 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822); ritenuto che nel caso in esame l'aspecificità dell'appello risulta evidente rispetto alla compiutezza della motivazione della sentenza di primo grado, non oggetto di puntuali deduzioni nell'atto di appello proprio sui temi della determinazione della pena e della valutazione della recidiva, che andavano specificamente censurati in sede di appello, così come correttamente rilevato nella impugnata ordinanza di inammissibilità; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali riesame dell'entità pena recidiva nell'infrazione motivazione del mutamento giurisprudenza revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGHRIB SAID (CUI 04THDZO) nato il 01/01/1983 avverso l'ordinanza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; n Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, l'appello di Laghrib Said; ritenuto che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822); ritenuto che nel caso in esame l'aspecificità dell'appello risulta evidente rispetto alla compiutezza della motivazione della sentenza di primo grado, non oggetto di puntuali deduzioni nell'atto di appello proprio sui temi della determinazione della pena e della valutazione della recidiva, che andavano specificamente censurati in sede di appello, così come correttamente rilevato nella impugnata ordinanza di inammissibilità; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024 Il Consi lier