Italian court dismisses appeal for evading home detention as generic, upholding lower court's conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific motivation regarding the lower court's findings. The appellant argued against the conviction for evading home detention, but the court found the appellate judgment sufficiently detailed in applying Article 385 of the Penal Code. Consequently, the court rejected the appeal as generic and ordered the appellant to pay procedural costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to address the specific reasoning of the lower court, which has already established that any unauthorized departure from home detention constitutes the crime of evasion regardless of duration or distance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN JOUAED SABRI nato a GALATINA il 03/05/2001 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di Bologna che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla sussistenza di tutti gli elementi richiesti per l'integrazione della fattispecie delittuosa prevista dall'art. 385 cod. pen., non facendo altro che uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo la sua durata, la distanza dello spostamento, ovvero i motivi che inducono il soggetto a violare le prescrizioni relative al suo stato custodiale; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente