Criminal appeal dismissed for generic grounds; minor drug offense excluded due to high quantity and social danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the exclusion of the minor offense hypothesis under Article 73 of the Drug Trafficking Law, arguing insufficient reasoning. The court rejected these generic grounds, affirming that the high quantity of hashish, lack of income, and significant social danger of the trafficking network were valid reasons to deny the minor offense classification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Art. 616 c.p.p.: The hypothesis of a minor offense is excluded when the quantity of drugs is high and the trafficking involves significant social danger, provided the court adequately weighs all statutory parameters including the actor's circumstances.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI FRANCESCO nato a MUGNANO DI NAPOLI il 04/01/1985 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che le censure con le quali il ricorrente impugna la decisione con cui è stata esclusa l'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 sono del tutto generiche, rispetto ad una motivazione che ha fatto corretta applicazione del principio di diritto consolidato secondo cui l'ipotesi del fatto lieve deve essere valutata alla stregua di tutti i parametri di legge, costituiti dal dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità, circostanze dell'azione, con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio; ritenuto che nel caso di specie, oltre al dato ponderale (4069 dosi di hashish), l'assenza di redditi adeguati e l'inserimento in un traffico di rilevante diffusività di sostanze stupefacenti, sono state ritenute motivatamente circostanze incompatibili con l'ipotesi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, alla stregua dell'assenza di ulteriori elementi favorevoli che potessero giustificare la diversa qualificazione dei fatti che il ricorrente neppure ha specificato; ritenuto, quanto al secondo motivo in tema di recidiva, che la Corte ha adeguatamente motivato la maggiore pericolosità desunta dall'epoca recente del precedente anche se non specifico, sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità rivelata dal nuovo reato, valutato come di particolare allarme sociale; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024 Il C re estensore Il Preg