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Ordinanza — n. 453/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to generic arguments lacking specific factual comparison with lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 453/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it only challenged the failure to exclude recidiva reiterata while attacking the substantive evaluation of crime gravity without critical analysis. The appellant argued for a different assessment of the defendant's conduct and social danger, but the court found these grounds generic and lacking a necessary comparison with the first and second instance judgments. Consequently, the court ruled that the appeal violates established principles requiring specific motivation for recidiva reiterata, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it attacks the substantive evaluation of crime gravity and social danger without providing a critical analysis of the lower courts' arguments or a specific comparison with their findings.

Parole chiave

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recidiva reiterata inammissibilità ricorso valutazione gravità reato pericolosità sociale spese processuali Corte di Cassazione argomenti generici pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
284878); rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
art. 616 c.p
284878); rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023 Rv. 284878
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROSTIC ALEXANDRU VASILE nato il 30/09/1997 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il ricorso, investendo solo la mancata esclusione della recidiva reiterata, valutata equivalente alle attenuanti generiche, sottopone a censura delle questioni che presuppongono una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni delle sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità dell'imputato ne determina l'inammissibilità, atteso che costituisce principio oramai consolidato quello secondo cui ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez.

U, n. 32318 del 30/03/2023 Rv. 284878); rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Preside