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Ordinanza — n. 450/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of effective comparison with first-instance sentencing evaluations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 450/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the application of recidivism, arguing it was not considered, while the lower court had already valued prior criminal records solely to exclude generic mitigating circumstances. The court ruled that because the first-instance judge adequately motivated the decision and no effective comparison with those evaluations was made, the appeal lacked admissibility under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 357 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the appellant fails to demonstrate an effective comparison with the first-instance judge's adequately and logically motivated evaluations, particularly when the contested legal point was already addressed and valued by the lower court.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of effective comparison adequately motivated judgment recidivism application generic mitigating circumstances procedural costs award criminal cassation procedure recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 357 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRONCONI MICHEL nato a IMOLA il 23/04/1982 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha adeguatamente motivato con riguardo alla determinazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche, laddove il ricorso impugna, in modo del tutto eccentrico, unicamente l'applicazione della recidiva che non risulta, in realtà, essere stata affatto considerata, poiché i precedenti penali risultano essere stati valorizzati solo per escludere le circostanze attenuanti generiche; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2024 Il Consi estensore Il Pre