Ordinanza — n. 448/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASELLA GIROLAMO nato a TARANTO il 06/05/1972 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bologna che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento esaustivo e completo che si pone in termini di motivazione rafforzata rispetto alla difforme decisione assolutoria del Tribunale, sottoposta ad una severa critica del tutto coerente alle risultanze istruttorie; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal rinvenimento di tutto l'armamentario tipico dello spacciatore, oltre che sulla mancata giustificazione del possesso da parte dell'imputato che si è avvalso della facoltà di non rispondere, quindi, sulla base di argomenti non illogici; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 448/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASELLA GIROLAMO nato a TARANTO il 06/05/1972 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il motivo unico dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bologna che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento esaustivo e completo che si pone in termini di motivazione rafforzata rispetto alla difforme decisione assolutoria del Tribunale, sottoposta ad una severa critica del tutto coerente alle risultanze istruttorie; ritenuto che l'accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal rinvenimento di tutto l'armamentario tipico dello spacciatore, oltre che sulla mancata giustificazione del possesso da parte dell'imputato che si è avvalso della facoltà di non rispondere, quindi, sulla base di argomenti non illogici; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2024 Il Co . iere estensore I