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Ordinanza — n. 444/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific factual comparison with lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 444/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ruling that the grounds were too generic to challenge the lower court's factual findings. The appellant argued against the conviction for resisting public officials and causing injuries, but the court found the arguments failed to specifically confront the evidence and reasoning used by the Court of Appeal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically confront the factual evaluations and evidence assessment provided by the court of first instance.

Parole chiave

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generic appeal grounds factual evaluation review inadmissibility criminal appeal evidence assessment standard resistance to public officials reati contro la pubblica autorità corsa di controllo risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 337 c.p
art. 616 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BURZOMI' FRANCESCO nato a CINQUEFRONDI il 15/02/1999 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere RICCARDO AMOROSO; Ritenuto che il primo motivo di ricorso relativo all'accertamento della responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p. è manifestamente infondato oltre che generico, poiché concernente la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione in merito all'attendibilità degli agenti operanti perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto, quanto al secondo motivo, che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello di Reggio Calabria ha fornito adeguata motivazione in relazione all'accertamento del dolo per il reato di lesioni personali in danno degli stessi pubblici ufficiali per la stretta correlazione con il reato di resistenza; ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni della sentenza di merito, ne determina l'inammissibilità; rilevato che dall'inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024 Il C liere estensore Il