Criminal appeal dismissed for genericity and manifest unfoundedness regarding reformatio in peius claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Carrino's appeal inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The lower court had already confirmed the aggravating circumstance of premeditation and balanced it against generic mitigating factors, justifying the equivalence of the sentencing outcome. Consequently, the appeal was rejected, and Carrino was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal alleging violation of the reformatio in peius principle is inadmissible if it lacks specific grounds and is manifestly unfounded, particularly when the lower court has adequately justified the balance between aggravating and mitigating circumstances.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRINO VINCENZO nato a NAPOLI il 24/02/1994 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Carrino Vincenzo con il quale si denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius in relazione al giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e l'altra aggravante bilanciabile della premeditazione, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, atteso che l'aggravante della premeditazione è stata ritenuta nella sentenza rescindente e alla luce delle modalità del fatto e della allarmante personalità dell'imputato il giudice di rinvio ha confermato il bilanciamento in termini di equivalenza, giustificando in modo adeguato e coerente la valutazione rimessagli; ritenuto che a fronte della originaria inammissibilità del ricorso la rinuncia all'impugnazione non ha rilievo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere este sore Il Pr sid