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Ordinanza — n. 431/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as generic, upholding conviction for tax evasion and recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 431/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Divara Daniel inadmissible due to genericity and repetition of facts. The appellant contested the conviction for tax evasion, the non-punishment clause, and recidiva, but the court found the arguments lacked novelty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 132 cod. pen.: Appeals based on generic arguments reiterating established facts are inadmissible, and habitual behavior constitutes a prerequisite for non-punishment only when other crimes of the same nature exist.

Parole chiave

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tax evasion conviction recidiva qualification generic appeal grounds non-punishment clause repetition of facts evasione all'obbligo di contribuzione esenzione dalla pena inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 9859 del 24/01/2024
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIVARA DANIEL nato a MONZA il 08/10/1991 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Divara Daniel, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la mancata disapplicazione della recidiva, sono inammissibili per genericità, in quanto reiterativi e versati in fatto; considerato che alla luce della ricostruzione della vicenda contenta in sentenza e della descrizione dei luoghi i giudici hanno correttamente ritenuto sussistente il reato, atteso che l'imputato non era nell'abitazione all'atto del controllo e fu visto rientrare dopo dieci minuti, asseritamente provenendo dall'area condominiale, nella specie recintata, ma non chiusa, quindi, con accesso diretto sulla pubblica via (pag. 2-3); ritenuta corretta l'applicazione dei principi affermati da questa Corte secondo i quali in tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l'autore abbia commesso altri reati della stessa indole, per tali intendendosi quelli che, anche se incriminati da norme diverse, presentino caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive e le condizioni ambientali nelle quali le azioni sono state compiute, o per i motivi che li hanno determinati (Sez. 1, n. 9859 del 24/01/2024, S., Rv. 286154), ma nella specie risulta già una precedente condanna per evasione ed altra intervenuta nelle more del presente giudizio (pag.3); ritenuta congrua la motivazione sulla recidiva qualificata e specifica ritenuta per la oggettiva continuità del reato con le precedenti condanne, non bilanciabile in termini più favorevoli con le attenuanti concesse; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de le ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere es r-lsore Il r