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Ordinanza — n. 429/2025 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed for genericity and manifest unfoundedness regarding recidivism exclusion due to prior thorough reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 429/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the exclusion of recidivism, but the court found the grounds generic and reiterative of issues already thoroughly examined and rejected in the lower court's decision. The appellate judges had already extensively motivated their ruling on the repeated recidivism, highlighting the appellant's recent history and persistent criminal capacity.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A recourse is inadmissible if it is generic and manifestly unfounded because it merely reiterates grounds already examined and rejected with sufficient motivation by the lower court.

Parole chiave

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recidivism exclusion genericity of grounds manifest unfoundedness reiterative appeal procedural inadmissibility criminal appeal Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERGUI MOHAMED nato il 13/11/1987 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Chergui Mohamed, con il quale si contesta la mancata esclusione della recidiva, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua motivazione, avendo i giudici ampiamente motivato sulla recidiva reiterata, rimarcando i precedenti recenti dell'imputato, ritenuti espressivi, anche in ragione dell'arco temporale di commissione degli stessi, di persistente capacità a delinquere e aggravata pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere tensore Il Pfeidknte