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Ordinanza — n. 427/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of substantive grounds in appellate settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 427/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Raffaele Costanzo inadmissible on procedural grounds. The appellant had previously waived substantive arguments regarding the sentence and conditions for acquittal through a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the Court ruled that the appeal could not address these waived issues, leading to a dismissal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 615-bis c.p.p.: A waiver of substantive grounds in an appellate settlement limits the appellate court's cognition to non-waived reasons, rendering a subsequent cassation appeal based on waived grounds inadmissible.

Parole chiave

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waiver of substantive grounds appellate settlement agreement inadmissible cassation appeal procedural waiver Article 599-bis c.p.p. condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 615-bis c.p.p.
278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 615 bis cod. proc. pen
278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO RAFFAELE nato a CASTEL VOLTURNO il 08/09/2001 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di Costanzo Raffaele è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti; considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art.599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 615 bis cod. proc. pen. con procedura de plano e conseguente condanna dell* ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna jl ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere e$tensore Il Pr sidente