Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to missed 40-day appeal deadline established by recent Supreme Court ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Isidoro IGINO FRANCESCO CASSELLA inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued that the lower court failed to respect the 40-day notification deadline for the appeal summons and omitted reasoning on this point. The court rejected these claims, noting that a recent Supreme Court decision clarified the 40-day deadline applies only to appeals filed after July 1, 2024, whereas this case was filed earlier.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 601, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; Appeals filed prior to the effective date of the new forty-day deadline are governed by the old rules, rendering late objections to the deadline inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASSELLA ISIDORO IGINO FRANCESCO nato a CUSANO MUTRI il 28/11/1978 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Cassella Isidoro Igino Francesco con il quale si eccepisce il mancato rispetto del termine di 40 giorni in ordine alla notifica dell'avviso di citazione in appello all'imputato, notificato presso il difensore il 19 gennaio 2024 per l'udienza dell'8 febbraio 2024, e l'omessa motivazione sul punto, benché oggetto di apposita memoria diretta alla Corte di appello, è superato ed ormai inammissibile, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite, che /risolvendo il problema interpretativo postosi sul punto, con sentenza del 27 giugno 2024 hanno chiarito che la disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni il termine a comparire nel giudizio di appello, è applicabile agli atti d'impugnazione proposti a far data dall'I. luglio 2024, mentre nel caso di specie l'appello risulta proposto prima di tale data, tant'è che il decreto di citazione in appello è del 28 novembre 2023; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma, dovendo escludersi profili di colpa per le ragioni esposte, va esonerato dal versamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere .estensore 1V Prèsidente