Ordinanza — n. 425/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RINALDI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/01/1987 PAPI ELIO nato a NAPOLI il 26/01/1988 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Rinaldi Giuseppe e Papi Elio, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di profili di censura esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione; considerato, infatti, che la esistenza dell'associazione finalizzata alla cessione di cocaina e crak risulta sorretta da ampia e puntuale motivazione (pag. da 7 a 10), che dà conto delle risultanze delle intercettazioni, dei servizi di osservazione, dei sequestri e dell'ammissione degli imputati nonché della continuità dei rapporti, della frequenza dei contatti, dell'organizzazione svelata dalle indagini, del ruolo direttivo del Rinaldi e di stabile fornitore del Papi, che tollerava ritardi nei pagamenti e consegnava la sostanza stupefacente ai pusher del Rinalcli nella consapevolezza dell'esistenza di un gruppo destinato ad operare durevolmente nel settore; rilevato che anche il secondo motivo del Papi è inammissibile a fronte della completa motivazione resa per giustificare il diniego delle attenuanti generiche, attribuendo rilievo alla gravità dei fatti, alla pluralità di cessioni e al contributo essenziale fornito alla sopravvivenza dell'associazione(pag.16); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 425/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 74, comma 6, d.P.R. 309/90 e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di profili di censura esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione; considerato, infatti, che la esistenza dell'associazione finalizzata alla cessione di cocaina e crak risulta sorretta da ampia e puntuale motivazione (pag. da 7 a 10), che dà conto delle risultanze delle intercettazioni, dei servizi di osservazione, dei sequestri e dell'ammissione degli imputati nonché della continuità dei rapporti, della frequenza dei contatti, dell'organizzazione svelata dalle indagini, del ruolo direttivo del Rinaldi e di stabile fornitore del Papi, che tollerava ritardi nei pagamenti e consegnava la sostanza stupefacente ai pusher del Rinalcli nella consapevolezza dell'esistenza di un gruppo destinato ad operare durevolmente nel settore; rilevato che anche il secondo motivo del Papi è inammissibile a fronte della completa motivazione resa per giustificare il diniego delle attenuanti generiche, attribuendo rilievo alla gravità dei fatti, alla pluralità di cessioni e al contributo essenziale fornito alla sopravvivenza dell'associazione(pag.16); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RINALDI GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/01/1987 PAPI ELIO nato a NAPOLI il 26/01/1988 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Rinaldi Giuseppe e Papi Elio, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di profili di censura esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione; considerato, infatti, che la esistenza dell'associazione finalizzata alla cessione di cocaina e crak risulta sorretta da ampia e puntuale motivazione (pag. da 7 a 10), che dà conto delle risultanze delle intercettazioni, dei servizi di osservazione, dei sequestri e dell'ammissione degli imputati nonché della continuità dei rapporti, della frequenza dei contatti, dell'organizzazione svelata dalle indagini, del ruolo direttivo del Rinaldi e di stabile fornitore del Papi, che tollerava ritardi nei pagamenti e consegnava la sostanza stupefacente ai pusher del Rinalcli nella consapevolezza dell'esistenza di un gruppo destinato ad operare durevolmente nel settore; rilevato che anche il secondo motivo del Papi è inammissibile a fronte della completa motivazione resa per giustificare il diniego delle attenuanti generiche, attribuendo rilievo alla gravità dei fatti, alla pluralità di cessioni e al contributo essenziale fornito alla sopravvivenza dell'associazione(pag.16); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere stensore Il lres