Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to waiver of substantive grounds via plea agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by five defendants inadmissible and ordered them to pay legal costs. The appellants contested sentencing issues such as the classification of crimes and the application of minimum penalties, arguing against the appellate court's decision. However, the court ruled that these substantive arguments were waived when the parties reached a plea agreement on the sentence under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, thereby limiting the scope of review to non-waived grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; In plea agreements on sentence under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, the waiver of substantive grounds by the parties limits the appellate court's cognizance to those grounds not relinquished, rendering subsequent cassation appeals based on waived merits inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LAURO ANTONIO nato a CAPUA il 06/09/1992 MANDESI DAVIDE nato a CAPUA il 13/11/1995 MANDESI FABIO nato a CAPUA il 28/10/1994 PISTONE CARMINE nato a CAPUA il 23/12/1991 VILARDI GIUSEPPE nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 16/06/1974 avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdata-ewv.ise-al4e-iYaft+-; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Di Lauro Antonio, Nlandesi Davide, Mandesi Fabio, Pistone Carmine e Vilardi Giuseppe, con i quali si contesta la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, la mancata indicazione della interruzione della permanenza del reato associativo, gli aumenti applicati a titolo di continuazione e la mancata applicazione del minimo edittale, sono inammissibili perché non consentiti a fronte dell'accordo raggiunto sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen.; considerato, infatti, che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art.599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati; che la cessazione della partecipazione associativa e la qualificazione dei reati satellite nell'ipotesi lieve erano motivi di merito rinunciati e che la Corte ha precisato di aver applicato a titolo di aumento per la continuazione gli aumenti partitamente indicati nelle proposte; rilevato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, Rv. 278170); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere e_stensore Il