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Ordinanza — n. 421/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 421/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 421/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJOBBI SABER nato il 20/07/1989 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Djobbi Saber, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e il diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; ritenuto, infatti, che la sentenza impugnata dà conto delle modalità della condotta e della chiara finalità oppositiva correlata alla valenza coartante della condotta autolesionistica dell'imputato, peraltro, tradottasi in resistenza attiva, ferendo un operante (pag.4); ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche è ampiamente giustificato dal rilievo attribuito ai precedenti specifici ed alle modalità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 421/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e il diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; ritenuto, infatti, che la sentenza impugnata dà conto delle modalità della condotta e della chiara finalità oppositiva correlata alla valenza coartante della condotta autolesionistica dell'imputato, peraltro, tradottasi in resistenza attiva, ferendo un operante (pag.4); ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche è ampiamente giustificato dal rilievo attribuito ai precedenti specifici ed alle modalità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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attenuazione della pena motivi di cassazione condono delle spese procedurali supplemento per l'integrazione impugnabilità della decisione di rinvio ripristino delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJOBBI SABER nato il 20/07/1989 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Djobbi Saber, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e il diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; ritenuto, infatti, che la sentenza impugnata dà conto delle modalità della condotta e della chiara finalità oppositiva correlata alla valenza coartante della condotta autolesionistica dell'imputato, peraltro, tradottasi in resistenza attiva, ferendo un operante (pag.4); ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche è ampiamente giustificato dal rilievo attribuito ai precedenti specifici ed alle modalità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle 9\mmende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere es ensore Il residente