Ordinanza — n. 421/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJOBBI SABER nato il 20/07/1989 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Djobbi Saber, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e il diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; ritenuto, infatti, che la sentenza impugnata dà conto delle modalità della condotta e della chiara finalità oppositiva correlata alla valenza coartante della condotta autolesionistica dell'imputato, peraltro, tradottasi in resistenza attiva, ferendo un operante (pag.4); ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche è ampiamente giustificato dal rilievo attribuito ai precedenti specifici ed alle modalità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 421/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. e il diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; ritenuto, infatti, che la sentenza impugnata dà conto delle modalità della condotta e della chiara finalità oppositiva correlata alla valenza coartante della condotta autolesionistica dell'imputato, peraltro, tradottasi in resistenza attiva, ferendo un operante (pag.4); ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche è ampiamente giustificato dal rilievo attribuito ai precedenti specifici ed alle modalità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJOBBI SABER nato il 20/07/1989 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Djobbi Saber, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e il diniego delle attenuanti generiche, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; ritenuto, infatti, che la sentenza impugnata dà conto delle modalità della condotta e della chiara finalità oppositiva correlata alla valenza coartante della condotta autolesionistica dell'imputato, peraltro, tradottasi in resistenza attiva, ferendo un operante (pag.4); ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche è ampiamente giustificato dal rilievo attribuito ai precedenti specifici ed alle modalità del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle 9\mmende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere es ensore Il residente