Italian Court dismisses appeals regarding charge qualification and asset confiscation as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Hafid Soufiane and Hafid Abderrazak inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellants contested the legal qualification of the crime under Article 73 of the Anti-Money Laundering Law and the order for asset confiscation. The court ruled that the qualification was not eccentric or erroneous and that the confiscation was properly grounded on the contested money transfers.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 73, comma 1 and 7-bis, d.P.R. 399/1990: Appeals challenging the qualification of the crime or the order for confiscation are inadmissible if the qualification is not manifestly eccentric or erroneous and the confiscation is based on proven illicit profits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HAFID SOUFIANE nato il 20/06/2003 HAFID ABDERRAZAK nato il 14/05/1998 avverso la sentenza del 17/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Hafid Soufiane e Hafid Abderrazak, con i quali si contesta la mancata qualificazione del reato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e la disposta confisca del denaro, sono inammissibili per manifesta infondatezza; rilevato che la qualificazione giuridica ritenuta nella sentenza di patteggiamento, che corrisponda a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6 sent. 15009 del 27/11/12, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), ipotesi che nella fattispecie non ricorre; considerato che il motivo sulla confisca è del tutto infondato a fronte della contestazione del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 al capo P) e delle plurime cessioni contestate di cui il denaro è ritenuto profitto confiscabile ex art. 73, comma 7-bis- d.P.R. cit; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2,9 novembre 2024 Il consigli estensore Il lPfesFe