Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late filing and generic grounds regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for the return of the deadline to file a request for a substitute penalty and contested the excessive sentence, but the Court found these grounds generic and manifestly unfounded. The decision relied on the principle that appellate judgments are not subject to re-evaluation in cassation and that the new substitute penalty regime applies retroactively to pending cases.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 598 bis c.p.p.; Art. 585 c.p.p.; Art. 95 d.lgs. 150/2022; Art. 73 c.p.p.; Art. 309/1990. The appeal is inadmissible if filed late or based on generic grounds, as cassation review does not permit a new evaluation of sentencing congruity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROTTI FABIO nato a SAN GEMINI il 14/02/1964 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Carotti Fabio, ribaditi nella memoria, contenente il motivo nuovo relativo alla restituzione nel termine per proporre l'istanza ex art. 598 bis. cod. proc. pen., sono inammissibili per manifesta infondatezza; rilevato che la richiesta di restituzione nel termine per avanzare la richiesta di pena sostitutiva ai sensi del d.lgs. n. 31/2024, entrato in vigore il 4 aprile 2024, è tardiva, atteso che l'art. 95 d.lgs. 150/22 ha previsto che la disciplina nuova in tema di pene sostitutive è applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della modifica normativa (30 dicembre 2022), che si trovino in primo grado e in appello e nel caso di specie, alla mancata formulazione di specifico motivo di appello poteva ovviarsi depositando motivi aggiunti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen.(Sez. 6, n. 14035 del 20/02/2024, F.,) ; rilevato che i motivi con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e l'eccessività della pena, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di profili di censura esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione; considerato, infatti, che la valutazione dei giudici di appello si fonda sugli accertamenti svolti dalla squadra mobile, sulle dichiarazioni degli acquirenti e sul materiale rinvenuto in sede di perquisizione - sostanza da taglio, buste di cellophane con ritagli circolari, che il ricorso non menziona, oltre al bilancino e al cellulare, che forniscono una logica ricostruzione del quadro probatorio e dell'attività di preparazione di dosi da destinare alla cessione (pag. da 1 a 3), considerata inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), avendo i giudici attribuito rilievo alle modalità della condotta di cessione, svolta a domicilio; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 DEPOS!TATA Il consigliere ensore IN CAN C - ..1 R.!A Il Pr side