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Ordinanza — n. 416/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating already examined and rejected grounds regarding intent, recidivism, and non-punishment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 416/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Briki Hamdi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Hamdi challenged the lower court's finding of intent, the application of recidivism aggravation, and the exclusion of non-punishment, arguing these points were not properly addressed. The court rejected these arguments as merely repetitive of the appellate judgment, which had already thoroughly analyzed the violent conduct, specific prior offenses, and habitual nature of the behavior.

Regesto Legislator

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Art. 337, 635, 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds merely reiterate profiles of criticism already examined and rejected with correct and sufficient motivation in the contested judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility reiterative grounds rejection intent and dolo analysis recidivism aggravation habitual conduct non-punishment recidiva nell'infrazione risarcimento alle vittime di reati inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 635 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
per mancanza di dolo, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
per mancanza di dolo, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIKI HAMDI nato il 28/05/1995 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Briki Hamdi con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per i reati di cui all'art. 337 e 635 cod. pen. per mancanza di dolo, la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., l'esclusione della recidiva, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; ritenuto, infatti, che quanto al dolo la sentenza impugnata dà conto delle violente modalità della condotta tenuta, della chiara finalità oppositiva e dal comportamento reiterato nell'arco di due giorni (pag.5); ritenuto che l'aggravio sanzionatorio per la recidiva contestata è ampiamente giustificato dal rilievo attribuito ai precedenti specifici ed alle modalità del fatto, ritenute espressive di persistente pericolosità, e comunque bilanciato dal giudizio di equivalenza con le attenuanti riconosciute (pag. 6); ritenuto che alla causa di non punibilità, richiesta solo nel ricorso, osta l'abitualità della condotta, risultante dai precedenti per reati della stessa indole (pag. 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle afnmende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere este Sore