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Ordinanza — n. 415/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 415/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 415/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRAZIOSI DALMIRO nato a ROMA il 09/03/1947 GRASSO ELENA nato a ROMA il 09/12/1972 LA MANNA MARCO nato a ROMA il 20/09/1969 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Graziosi Dalmiro, Grasso Elena e La Manna Marco, con i quali si contesta la mancata qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e l'aumento per la continuazione, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di profili di censura esaminati e disattesi in sentenza con puntuali e corrette argomentazioni giuridiche; rilevato che l'esclusione della lieve entità dei fatti è sorretta da ampia motivazione, che analiticamente dà conto delle modalità, dei mezzi dell'azione, delle modalità organizzate del traffico illecito e della continuità dello stesso nonché dei quantitativi e dell'elevato grado di purezza della cocaina trattata e ceduta (v. pag. da 16 a 19); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90; Ordinanza — n. 415/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90 e l'aumento per la continuazione, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di profili di censura esaminati e disattesi in sentenza con puntuali e corrette argomentazioni giuridiche; rilevato che l'esclusione della lieve entità dei fatti è sorretta da ampia motivazione, che analiticamente dà conto delle modalità, dei mezzi dell'azione, delle modalità organizzate del traffico illecito e della continuità dello stesso nonché dei quantitativi e dell'elevato grado di purezza della cocaina trattata e ceduta (v. pag. da 16 a 19); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina reato grave di stupefacenti abuso di sostanze crimine organizzato guida in stato di ebbrezza qualificata tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GRAZIOSI DALMIRO nato a ROMA il 09/03/1947 GRASSO ELENA nato a ROMA il 09/12/1972 LA MANNA MARCO nato a ROMA il 20/09/1969 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Graziosi Dalmiro, Grasso Elena e La Manna Marco, con i quali si contesta la mancata qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e l'aumento per la continuazione, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi di profili di censura esaminati e disattesi in sentenza con puntuali e corrette argomentazioni giuridiche; rilevato che l'esclusione della lieve entità dei fatti è sorretta da ampia motivazione, che analiticamente dà conto delle modalità, dei mezzi dell'azione, delle modalità organizzate del traffico illecito e della continuità dello stesso nonché dei quantitativi e dell'elevato grado di purezza della cocaina trattata e ceduta (v. pag. da 16 a 19); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a mende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere es nsore