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Ordinanza — n. 414/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded lack of motivation arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 414/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mangieri Maurizio inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment lacked specific reasoning regarding liability and sanctions, but the court found these complaints merely generic and unsupported by concrete evidence of flaws. Consequently, the court rejected the appeal because the appellant failed to identify specific incongruities or critical profiles in the original motivation.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal based on a lack of motivation is inadmissible if the grounds are merely generic and fail to demonstrate specific incongruities or critical flaws in the court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of motivation generic appeal grounds inadmissible appeal manifestly unfounded court costs and fine allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIERI MAURIZIO nato a TARANTO il 03/11/1975 avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Mangieri Maurizio, con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità e del trattamento sanzionatorio sono inammissibili per assoluta genericità e manifesta infondatezza; rilevato, infatti, che si denuncia la mancanza e apparenza della motivazione, il mancato approfondimento delle prove contrarie o le argomentazioni proposte dalla difesa, senza, tuttavia, indicare specifiche incongruenze o profili critici della motivazione, sicché il vizio è meramente enunciato e non argomentato; considerato che analoga genericità sussiste per la motivazione relativa al trattamento sanzionatorio specie a fronte della motivazione resa in sentenza (pag. 6-7); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 2,9 Così deciso il (1-5-T2151rM 2024 Il consigliere esten ore Il ¶r/ésfttente