Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of appeal argument and proven drug trafficking facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Diallo Lamarana inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the attribution of criminal responsibility for drug trafficking, but the court found the argument was not raised in the appeal act, which focused solely on sentencing. Furthermore, the court noted that the conduct of holding premises for drug dealing was established after observing two addicts enter the location and was confirmed by the seizure of 23 doses of heroin.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 360, comma 1, n. 1, c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested ground was not deduced in the appeal act and if the underlying criminal conduct is substantiated by post-appeal evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIALLO LAMARANA (CUI:05A9C71) nato il 02/01/1990 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Diallo Lamarana, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. :309/90, è inammissibile per manifesta infondatezza, sia perché motivo non dedotto con l'atto di appello - diretto a censurare solo il profilo sanzionatorio-, sia perché la condotta di detenzione a fini di cessione è stata accertata dagli operanti dopo l'osservazione del comportamento di due tossicodipendenti, evidentemente recatisi nel locale per contattarlo, e confermata dal sequestro di ben 23 dosi di eroina; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere stensore Il Presidente