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Ordinanza — n. 410/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness of the ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 410/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giovanni Battaglia's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Battaglia challenged the lower court's finding of liability for an offense under Article 343 of the Penal Code, arguing against the affirmation of responsibility. The court rejected this claim as merely reiterative of previously examined and dismissed points, noting the defendant's reactive and oppositional conduct.

Regesto Legislator

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Art. 343 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the ground is generic and manifestly unfounded because it merely reiterates profiles already examined and dismissed in the judgment with sufficient motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal genericity ground manifest unfoundedness Article 343 penal code reiterative argument court costs award criminal liability contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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Art. 343 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTAGLIA GIOVANNI nato a ALCAMO il 23/10/1975 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Battaglia Giovanni, ribadito nella memoria, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 343 cod. pen„ è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi in sentenza con congrua motivazione, che dà conto della condotta reattiva e oppositiva dell'imputato, consapevole di aver travalicato i limiti al punto da sollecitare il cancelliere a non verbalizzare l'espressione offensiva verso il giudice (pag.1-2); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere est nsore Il Fretkente