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Ordinanza — n. 409/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on cocaine charges as generic and unsupported by facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 409/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Balliu Luftim inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The court noted that the lower court had already addressed and rejected arguments regarding the division of cocaine doses, the possession of a notebook indicating intent to sell, and the unexplained possession of €1,250. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; The appeal is inadmissible if it merely reiterates previously examined and rejected arguments without providing new substantive evidence or justification.

Parole chiave

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drug trafficking charges generic appeal grounds manifest unfoundedness cocaine possession Cassazione ordinanza criminal procedure admissibility drug money laundering detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALLIU LUFTIM nato il 15/08/1975 avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Balliu Luftim, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua motivazione, avendo i giudici dato atto non solo della suddivisione in dosi della cocaina detenuta ma del contestuale possesso di un taccuino con annotazione di nomi e cifre, dimostrativo della finalità di cessione, cui si aggiunge la mancata giustificazione del possesso della somma di 1.250 euro, incompatibile con le condizioni del ricorrente e con l'indimostrata attività di lavoro svolta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere estensore Il Pr ente