Italian Court dismisses appeal as inadmissible for genericity and reiterating already decided facts on recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Perillo inadmissible due to genericity and manifest unfoundedness. The appellant challenged the excessive sanction and the exclusion of recidivism, arguing for a new evaluation of the penalty's proportionality. The court rejected these claims because the lower court had already thoroughly addressed the nine specific prior convictions and the appellant's persistent dangerousness, ruling that a new assessment of proportionality is not permitted in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely reiterative of already decided points; the Court of Cassation cannot re-evaluate the proportionality of the sentence if the lower court has correctly excluded leniency based on qualified recidivism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERILLO SALVATORE nato a PALERMO 11 18/01/1980 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Perillo Salvatore, con i quali si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata esclusione della recidiva, sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua motivazione, avendo i giudici ampiamente motivato sulla recidiva, rimarcando i 9 precedenti specifici dell'imputato, che annovera condanne anche per altri reati, ritenuti espressivi, anche in ragione dell'arco temporale di commissione degli stessi, di persistente capacità a delinquere e aggravata pericolosità sociale; considerata inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), avendo la Corte di appello correttamente escluso la possibilità di attenuazione della pena, ostando ad un più favorevole giudizio di bilanciamento la natura qualificata della recidiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amrTde. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere tensore Il Prei