Confiscation appeal dismissed due to manifest unfoundedness given lack of justification for large cash sum found with drugs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared Sohail Asim's appeal against the confiscation of over €29,000 inadmissible due to manifest unfoundedness. The prosecution argued the cash was illicitly obtained alongside 40kg of drugs, noting no justification was provided for the funds or their connection to the residence. The Court upheld the original decision, ruling that the lack of documentation regarding the cash's legitimate origin rendered the appeal baseless.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73-80 d.P.R. 309/1990; Art. 111 c.p.: When a large sum of cash is found in relation to a drug offense and no justification or documentation is offered for its legitimate origin or possession, the confiscation remains valid and the appeal is inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOHAIL ASIM nato il 26/07/1993 avverso la sentenza del 04/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Sohail Asim, con il quale si contesta la confisca delle somme di denaro rinvenute in relazione al reato di cui all'art. 73- 80 d.P.R. 309/90, è inammissibile per manifesta infondatezza, avuto riguardo alla completa motivazione resa in ordine alla sproporzione della somma complessiva di oltre 29 mila euro rinvenuta contestualmente al rinvenimento di 40 kg di sostanza stupefacente, della cui legittima provenienza nessuna giustificazione o documentazione è stata offerta, neppure in ordine al possesso della somma di circa 2 mila euro presso l'abitazione (peraltro, coincidente con l'importo indicato nel capo 10 dell'imputazione); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere estensore Il