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Ordinanza — n. 404/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 404/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 404/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERRETTA ANGELO nato a PALERMO il 17/01/1990 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Berretta Angelo, con il quale si contesta la pluralità delle cessioni e la ravvisata continuazione, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua motivazione, avendo i giudici dato atto non solo della pluralità di cessioni osservate dagli operanti nel corso del servizio di prevenzione e del riscontro ottenuto dal controllo eseguito nei confronti del minore acquirente, ma, soprattutto, dell'ammissione degli addebiti in sede di interrogatorio, dal rinvenimento di una somma di denaro all'atto del controllo e di sostanza stupefacente della stessa natura presso l'abitazione, suddivisa e confezionata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 404/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERRETTA ANGELO nato a PALERMO il 17/01/1990 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Berretta Angelo, con il quale si contesta la pluralità delle cessioni e la ravvisata continuazione, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua motivazione, avendo i giudici dato atto non solo della pluralità di cessioni osservate dagli operanti nel corso del servizio di prevenzione e del riscontro ottenuto dal controllo eseguito nei confronti del minore acquirente, ma, soprattutto, dell'ammissione degli addebiti in sede di interrogatorio, dal rinvenimento di una somma di denaro all'atto del controllo e di sostanza stupefacente della stessa natura presso l'abitazione, suddivisa e confezionata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti inchiesta per reati di droga furto di minore entità prova della minore età ritorno del minore possesso di pornografia minorile
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERRETTA ANGELO nato a PALERMO il 17/01/1990 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Berretta Angelo, con il quale si contesta la pluralità delle cessioni e la ravvisata continuazione, è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua motivazione, avendo i giudici dato atto non solo della pluralità di cessioni osservate dagli operanti nel corso del servizio di prevenzione e del riscontro ottenuto dal controllo eseguito nei confronti del minore acquirente, ma, soprattutto, dell'ammissione degli addebiti in sede di interrogatorio, dal rinvenimento di una somma di denaro all'atto del controllo e di sostanza stupefacente della stessa natura presso l'abitazione, suddivisa e confezionata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere est nsore Il esidente