Italian Court dismisses appeal on evasion charges as arguments are repetitive and facts support conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Davide Mustacchio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for evasion, the denial of general mitigating circumstances, and the lack of minor offense status, arguing that theft charges should absorb the evasion charge. The court rejected these claims as merely repetitive of previously examined and dismissed points, noting that the evasion was autonomous and intended to commit other crimes, thus excluding any minimal offensiveness or relevance to alleged psychological distress.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.; Art. 364 c.p.: Appeals based on repetitive arguments regarding the nature of the offense or the application of mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is sufficient and correct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTACCHIO DAVIDE nato a PALERMO il 15/05/1998 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Mustacchio Davide, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, il diniego delle attenuanti generiche e il mancato riconoscimento della tenuità del fatto, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; ritenuto manifestamente infondato il prospettato assorbimento del delitto di evasione in quelli di furto, divenuti improcedibili per mancanza di querela, trattandosi di condotta autonoma e del tutto indipendente dagli altri reati ai quali era funzionale; considerato che in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509) e nel caso di specie i giudici hanno attribuito rilievo ai precedenti e all'intrinseca gravità del fatto, essendo l'evasione finalizzata a commettere altri reati, così escludendone la minima offensività né potendo attribuirsi alcun rilievo ai dedotti disagi psichici alla luce delle conclusioni peritali; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consiglierefis1tensore Il Prefi