Ordinanza — n. 397/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLOTTA MICHELE nato a LAVELLO il 15/02/1975 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Pallotta Michele, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. per la sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cod. pen., anche in forma putativa, e la ritenuta recidiva, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; considerato che il primo motivo è destituito di fondamento a fronte della ricostruzione di fatti contenuta nella relazione di servizio riportata in sentenza, alla quale la difesa contrappone una lettura alternativa dei fatti, smentita con lineari e logiche argomentazioni, che non lasciano spazio ad equivoci o alla prospettata coartazione della volontà dell'imputato per sottoporlo ad un trattamento sanitario contro la sua volontà, atteso che i sanitari intendevano solo sincerarsi delle sue condizioni di salute, stante lo sciopero della fame attuato (v. pag. 4 -5); ritenuto completo il giudizio sulla recidiva, compiutamente espresso alla luce dell'analisi dei precedenti penali, ritenuti dimostrativi di persistente pericolosità e pervicacia nel delinquere, giustificative di aggravio sanzionatorio (pag. 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen, art. 393 bis cod. pen; Ordinanza — n. 397/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. per la sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cod. pen., anche in forma putativa, e la ritenuta recidiva, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; considerato che il primo motivo è destituito di fondamento a fronte della ricostruzione di fatti contenuta nella relazione di servizio riportata in sentenza, alla quale la difesa contrappone una lettura alternativa dei fatti, smentita con lineari e logiche argomentazioni, che non lasciano spazio ad equivoci o alla prospettata coartazione della volontà dell'imputato per sottoporlo ad un trattamento sanitario contro la sua volontà, atteso che i sanitari intendevano solo sincerarsi delle sue condizioni di salute, stante lo sciopero della fame attuato (v. pag. 4 -5); ritenuto completo il giudizio sulla recidiva, compiutamente espresso alla luce dell'analisi dei precedenti penali, ritenuti dimostrativi di persistente pericolosità e pervicacia nel delinquere, giustificative di aggravio sanzionatorio (pag. 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALLOTTA MICHELE nato a LAVELLO il 15/02/1975 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Pallotta Michele, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. per la sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 393 bis cod. pen., anche in forma putativa, e la ritenuta recidiva, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; considerato che il primo motivo è destituito di fondamento a fronte della ricostruzione di fatti contenuta nella relazione di servizio riportata in sentenza, alla quale la difesa contrappone una lettura alternativa dei fatti, smentita con lineari e logiche argomentazioni, che non lasciano spazio ad equivoci o alla prospettata coartazione della volontà dell'imputato per sottoporlo ad un trattamento sanitario contro la sua volontà, atteso che i sanitari intendevano solo sincerarsi delle sue condizioni di salute, stante lo sciopero della fame attuato (v. pag. 4 -5); ritenuto completo il giudizio sulla recidiva, compiutamente espresso alla luce dell'analisi dei precedenti penali, ritenuti dimostrativi di persistente pericolosità e pervicacia nel delinquere, giustificative di aggravio sanzionatorio (pag. 5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle arnmende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere tensore Il Preisi