Ordinanza — n. 396/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUTTAZZI NATALE nato a MESSINA il 23/12/1955 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Ruttazzi Natale, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la ritenuta recidiva, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua motivazione; considerato che la finalità di spaccio è stata coerentemente desunta da plurimi elementi e circostanze del fatto e dalla mancata allegazione dello stato di tossicodipendenza (pag. 2-3) ed esclusa la particolare tenuità del fatto in ragion della entità del danno non esiguo, correlato al numero di dosi ricavabili dai quantitativi rinvenuti di cocaina e marijuana; ritenuto completo il giudizio sulla recidiva, correttamente espresso alla luce dell'analisi dei precedenti penali, ritenuti dimostrativi di persistente pericolosità e pervicacia nel delinquere giustificativa di aggravio sanzionatorio (pag. 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 73 d.P.R. 309/90, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 396/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 309/90, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la ritenuta recidiva, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua motivazione; considerato che la finalità di spaccio è stata coerentemente desunta da plurimi elementi e circostanze del fatto e dalla mancata allegazione dello stato di tossicodipendenza (pag. 2-3) ed esclusa la particolare tenuità del fatto in ragion della entità del danno non esiguo, correlato al numero di dosi ricavabili dai quantitativi rinvenuti di cocaina e marijuana; ritenuto completo il giudizio sulla recidiva, correttamente espresso alla luce dell'analisi dei precedenti penali, ritenuti dimostrativi di persistente pericolosità e pervicacia nel delinquere giustificativa di aggravio sanzionatorio (pag. 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUTTAZZI NATALE nato a MESSINA il 23/12/1955 avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Ruttazzi Natale, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. e la ritenuta recidiva, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua motivazione; considerato che la finalità di spaccio è stata coerentemente desunta da plurimi elementi e circostanze del fatto e dalla mancata allegazione dello stato di tossicodipendenza (pag. 2-3) ed esclusa la particolare tenuità del fatto in ragion della entità del danno non esiguo, correlato al numero di dosi ricavabili dai quantitativi rinvenuti di cocaina e marijuana; ritenuto completo il giudizio sulla recidiva, correttamente espresso alla luce dell'analisi dei precedenti penali, ritenuti dimostrativi di persistente pericolosità e pervicacia nel delinquere giustificativa di aggravio sanzionatorio (pag. 4); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente aJ pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere estensore Il lesiden e