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Ordinanza — n. 395/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for reiterating already examined and rejected sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 395/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Domenico Sciuto inadmissible and ordered him to pay court costs. Sciuto challenged the excessive sentence increase for recidivism, arguing the appellate court's assessment was arbitrary. The court rejected this, noting the arguments merely reiterated previously examined and dismissed points and sought a new evaluation of sentencing congruity, which is prohibited.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals in cassation that merely reiterate already examined and rejected arguments or seek a new evaluation of sentencing congruity are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative argument sentencing congruity recidivism increase court costs gravità della pena sanzioni penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Dei Papa
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIUTO DOMENICO nato a CATANIA il 24/10/1984 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Sciuto Domenico, con il quale si contesta l'eccessività dell'aumento di pena applicato per la continuazione, è inammissibile perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua motivazione nonché proposto per un motivo non consentito; considerata inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Dei Papa, Rv. 276288;

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), avendo la Corte di appello ritenuto congrui gli aumenti operati per la continuazione interna ed esterna alla luce dei precedenti specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere tensore Il P sidente