Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating already examined and rejected grounds regarding sentencing aggravations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Boncaldo Giuseppe Sebastiano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant contested the affirmation of criminal responsibility under Article 337 of the Penal Code, the lack of recidivism penalty increase, and the absence of the threat aggravation. The court ruled that these arguments merely reiterated previously examined and rejected points, including an alternative reading of the defendant's conduct and the justification for increased sentencing based on persistent danger and the severity of threatened expressions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reiterative of profiles already examined and rejected with adequate and correct motivation in the lower court's decision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONCALDO GIUSEPPE SEBASTIANO nato a CATANIA11 19/03/1986 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Boncaldo Giuseppe Sebastiano, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., la mancata esclusione dell'aumento di pena per la recidiva e dell'aggravante della minaccia, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; ritenuto, infatti, che con il primo motivo si propone una lettura alternativa e riduttiva della condotta oppositiva dell'imputato, riducendola ad una mera resistenza passiva anche a fronte delle lesioni cagionate ad un operante; che correttamente è stato ritenuto irrilevante l'effettivo impedimento dell'atto di ufficio( pag.4-5); ritenuto che l'aggravio sanzionatorio per la recidiva contestata è ampiamente giustificato dal rilievo attribuito alle modalità del fatto, ritenute espressive di persistente pericolosità e che l'aggravante del reato di minaccia è stata giustificata dalla gravità delle espressioni confermate dalle dichiarazioni delle persone offese nonché dal contesto in cui furono pronunciate(pag.5-6); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere estensore Il Pride.Q