Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterating already examined arguments regarding sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Conti Rosario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant contested the sentencing balance, arguing it equated the crime to recidivism, but the Court found these arguments merely repetitive of previously rejected criticisms. The Court affirmed that the trial judge's discretionary balancing of aggravating and mitigating circumstances is unreviewable in cassation unless arbitrary or illogical, which was not demonstrated here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already examined and rejected, as the trial judge's exercise of discretion in balancing sentencing factors is unreviewable unless arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI ROSARIO nato a CATANIA il 08/01/1992 avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Conti Rosario, con il quale si contesta il bilanciamento delle circostanze in termini di mera equivalenza con la recidiva e la determinazione della pena, è inammissibile perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; considerato che è stato attribuito rilievo alle modalità specifiche del fatto (pag.4) e che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato, come nel caso di specie - alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02); ritenuto, altresì, giustificato lo scostamento dal minimo edittale e inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consiglier stensore 1JPresi