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Ordinanza — n. 391/2025 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible for reiterating already examined grounds regarding denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 391/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeal filed by Costanzo Gaetano inadmissible because its sole ground contesteding the denial of generic mitigating circumstances was merely repetitive of previously examined and rejected arguments. The appellate court had already justified the denial by noting the defendant's prior criminal record, which absorbed the need for new mitigation. Consequently, the Court upheld the lower judgment and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grounds already examined and dismissed by the court of first instance, provided the lower court's reasoning was sufficient and correct.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal reiterative grounds generic mitigating circumstances prior criminal record procedural economy attenuazione della pena condono delle spese procedurali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, Carillo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANZO GAETANO nato a CATANIA il 31/10/1960 avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di Costanzo Gaetano, con il quale si contesta il diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile perché meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione; considerato che in merito al riconoscimento delle attenuanti generiche il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509): rilevato che nel caso di specie il diniego delle attenuanti generiche risulta giustificato dal rilievo assorbente attribuito ai precedenti dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle aqnmende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere y kensore Il Pr cente ‘ l s