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Ordinanza — n. 389/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating already examined and rejected grounds regarding drug trafficking and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 389/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Minuto Mario inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant contested the conviction for drug trafficking, the finding of recidivism based on eleven prior robberies, and the balancing of aggravating and mitigating circumstances. The court ruled that these arguments merely reiterated points already thoroughly examined and rejected in the lower court's judgment, which was sufficiently motivated under Article 133 of the Criminal Code.

Regesto Legislator

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Art. 73, co. 5 d.P.R. 309/1990; Art. 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely reiterative of profiles already examined and rejected with sufficient motivation in the judgment under review, as the Court of Cassazione cannot re-examine the exercise of the judge's power of valuation regarding recidivism and sentencing balance.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds drug trafficking conviction recidivism finding sentencing balance Criminal Code Art 133 Court of Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, co. 5 d.P.R. 309/1990
Art. 133 cod. pen.
pag.3) e che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato, come nel caso di specie, alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
pag.3) e che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato, come nel caso di specie, alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINUTO MARIO nato a CATANIA il 22/03/1978 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di Minuto Mario, con i quali si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 309 1'90, la mancata esclusione della recidiva e il giudizio di bilanciamento con le attenuanti generiche, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua motivazione; considerato che quanto la primo motivo la finalità di cessione è stata coerentemente fondata sul numero di dosi ricavabili dal quantitativo di sostanza rinvenuta, ampiamente eccedente il fabbisogno personale, sulla presenza di ben 70 involucri già confezionati, sulla mancata dimostrazione di idonea capacità economica dell'imputato( pag.2-3); rilevato che la recidiva è stata correttamente ritenuta alla luce del precedente per ben 11 rapine, dimostrativo di radicata propensione a delinquere (v. pag.3) e che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato, come nel caso di specie, alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati(Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa dell ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere estensore II Presiden